La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riprende in un unico testo, per la prima volta nella storia dell'Unione europea, i diritti civili, politici, economici e sociali dei cittadini europei nonché di tutte le persone che vivono sul territorio dell'Unione. Questi diritti sono raggruppati in sei grandi capitoli: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e
giustizia. Si fondano soprattutto sui diritti e sulle libertà fondamentali riconosciute dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, sulle tradizioni costituzionali degli Stati membri dell'Unione europea, sulla Carta sociale europea del Consiglio d'Europa e sulla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, nonché su altre convenzioni
internazionali alle quali aderiscono l'Unione europea o i suoi Stati membri.
Questa Convenzione ha quale obiettivo lo sviluppo di una reciproca comprensione tra i popoli europei e un reciproco apprezzamento delle diversità culturali, la salvaguardia della cultura europea, la promozione di contributi nazionali ad un patrimonio culturale comune dell’Europa nel rispetto degli stessi valori fondamentali, incoraggiando, in particolare, lo studio delle lingue, della
storia e della civiltà delle Parti della Convenzione. La Convenzione contribuisce ad un’azione concertata incoraggiando attività culturali di interesse europeo.
Gli Stati non membri del Consiglio d’Europa che sono Parti della Convenzione culturale possono, senza un invito speciale del Comitato dei Ministri, aderire anche ad altre convenzioni europee
Tale trattato prevede la protezione e la promozione delle lingue storiche regionali e di minoranza. La sua elaborazione è dovuta, da un lato, alla conservazione ed allo sviluppo delle tradizioni e del patrimonio culturale europeo, d’altra parte, al rispetto del diritto imprescrittibile e universalmente riconosciuto di usare una lingua regionale o di una minoranza nella vita privata e
pubblica.
Innanzitutto, essa indica degli obiettivi e dei principi che le Parti si impegnano a applicare a tutte le lingue regionali o di minoranza esistenti sul loro territorio: rispetto dell’aria geografica di ognuna di queste lingue, necessità di promozione, facilità ed/o incoraggiamento del loro uso scritto ed orale nella vita pubblica e privata (attraverso adeguati mezzi di insegnamento e di
studio, attraverso scambi transnazionali per quelle lingue che sono praticate in forme ientiche o similari in altri Stati).
In seguito, la Carta indica una serie di misure che devono essere prese per agevolare l’uso delle lingue regionali o di minoranza nella vita pubblica. Tali misure coprono i seguenti campi: l’insegnamento, la giustizia, le autorità amministrative ed i servizi pubblici, i media, le attività e le strutture culturali, la vita economica e sociali e gli scambi transfrontalieri. Ogni Parte si
impegna ad applicare al meno 35 paragrafi o sottoparagrafi scelti tra queste misure, di cui un numero deve essere scelto da un « nocciolo duro ». Ancora, ogni Parte deve specificare nel suo strumento di ratifica a quale lingua regionale o di minoranza parlata in tutto o in una parte del suo territorio si applicano le disposizioni scelte.
L'applicazione della Carta è controllata da u Comitato di esperti che è incaricato di esaminare i rapporti periodici presentati dalle Parti.
La Convenzione è il primo strumento multilaterale europeo giuridico obbligatorio consacrato alla protezione delle minoranze nazionali in generali. Essa ha per scopo la protezione dell’esistenza delle minoranze nazionali sui rispettivi territori delle Parti. La Convenzione tende a promuovere un’eguaglianza piena ed effettiva delle minoranza nazionali assicurando le condizioni proprie a
conservare e sviluppare le loro culture ed a preservare la loro identità.
Essa enuncia i principi concernenti le persone appartenenti alle minoranze nazionali nella sfera pubblica, quali la libertà di riunione pacifica, la libertà di associazione, la libertà di espressione, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, l’acceso ai media, nonché nel campo delle libertà linguistiche, di educazione, di cooperazione transfrontaliere, etc.
Questo testo traduce il passaggio dalla domanda “Come preservare il patrimonio e secondo quale procedura?” alla domanda “Perché e per chi valorizzarlo?”. Parte dall’idea che la conoscenza e l’uso del patrimonio rientrino nel diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale, come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.
Il testo presenta il patrimonio culturale come fonte utile sia allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale che a un modello di sviluppo economico fondato sui principi di utilizzo sostenibile delle risorse. In questo senso, esso rientra nelle priorità d’azione del Consiglio d’Europa fissate, nel maggio 2005, dal terzo
Vertice dei Capi di Stato e di governo.
Tale nuova Carta è destinata a migliorare a livello internazionale i diritti economici e sociali. Essa tiene conto dell’evoluzione della società europea successiva all’elaborazione della Carta nel 1961.
La Carta riesaminata è un trattato internazionale che riunisce in un solo strumento tutti i diritti garantiti dalla Carta (STE no. 35) del 1961 e dal suo Protocollo addizionale (STE no. 128) del 1988, ed aggiunge i seguenti nuovo diritti:
Nuovi diritti : diritto alla protezione contro la povertà e l’esclusione sociale; diritto alla casa; protezione in caso di licenziamento; diritto alla protezione contro le molestie sessuali ed alle altre forme di molestie; diritti del lavoratori aventi delle responsabilità familiari all’uguaglianza di opportunità e di trattamento; diritti dei rappresentanti dei lavoratori.
Emendamenti : rafforzamento del principio di non discriminazione; miglioramento dell’eguaglianza donne/uomini in tutti i campi coperti dal trattato; maggiore protezione della maternità e protezione sociale delle madri; migliore protezione sociale, giuridica ed economica dei minori lavoratori; migliore protezione delle persone handicappate.
L'applicazione della nuova Carta è sottoposta allo stesso dispositivo di controllo previsto dalla Carta del 1961, già rafforzato dal Protocollo (STE no. 142) del 1991 e dal Protocollo (STE no. 158) del 1995, che prevedeva un sistema di reclamo collettivo.
Tale Convenzione tende a migliorare l’integrazione dei residenti stranieri nella vita delle comunità locali. Essa si applica ad ogni persona non cittadina dello Stato in questione e che risiede regolarmente sul suo territorio.
La Convenzione prevede che le Parti si impegnano a garantire ai residenti stranieri, alle stesse condizioni dei loro cittadini, i diritti « classici » della libertà di espressione, della libertà di riunione pacifica e della libertà di associazione, ivi compreso il diritto di fondare un sindacato e di affiliarvi. In oltre, le Parti si impegnano a coinvolgere gli stranieri residenti alle
consultazioni a livello locale. A certe condizioni previste dalla legge, i diritti alla libertà di espressione e alla libertà di riunione possono essere limitati.
La Convenzione agevola la creazione di organismi consultivi a livello locali eletti da stranieri residenti, in comunità locali aventi sul loro territorio un significante numero di stranieri residenti.
La Convenzione prevede che le Parti possono impegnarsi ad accordare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali a gli stranieri residenti che risiedono legalmente ed abitualmente nello Stato in questione da almeno cinque anni.
Le Parti sono tenute ad informare gli stranieri residenti sui loro diritti ed obblighi nell’ambito della vita pubblica locale. Le Parti devono informare il Segretario Generale degli sviluppi della partecipazione degli stranieri residenti nella vita pubblica locale.